STATUTO ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA

LA TERRA DEL SOLE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., l’associazione non riconosciuta denominata “LA TERRA DEL SOLE” (di seguito, “Associazione”), costituente comunità energetica rinnovabile ai sensi del D. Lgs. 8 Novembre 2021, n. 199 (in seguito, il “Decreto”) di attuazione della direttiva (UE) 218/2001 e dei conseguenti provvedimenti attuativi e di tutta la relativa normativa applicabile (la “Normativa”).

Articolo 2 – Sede e durata

L’Associazione ha durata illimitata, salvo che intervenga delibera di scioglimento dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 18.

L'Associazione ha sede in Sassari, via Paolo Galleri 5, con possibilità di istituire proprie sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all’estero.

Articolo 3 – Scopo e requisiti

L’Associazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri e alle aree locali in cui opera. In particolare, può:

- Realizzare forme di condivisione dell’energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;

- Prestare servizi di efficientamento energetico e ricarica veicoli elettrici;

- Operare come società di vendita di energia elettrica o come Balance Service Provider (BSP).

Articolo 4 – Configurazioni

Le Configurazioni possono essere costituite su tutto il territorio nazionale e rappresentano la base strutturale dell’Associazione. Sono deliberate dal Consiglio Direttivo e operano autonomamente nella gestione dei flussi di cassa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.

Articolo 5 – Referente

L’Associazione identifica un soggetto referente responsabile della gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e delle relazioni con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Articolo 6 – Associati

Possono aderire all’Associazione tutti i consumatori titolari di punti di prelievo o di immissione all’interno di almeno una Configurazione e coloro che partecipano agli investimenti per la costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Gli Associati si dividono in:

- Platinum: titolari di impianti di produzione di energia rinnovabile;

- Gold: partecipanti agli investimenti per la costruzione di impianti;

- Silver: utenti che condividono i consumi di energia elettrica o contribuiscono intellettualmente all’Associazione.

Articolo 7 – Ammissione

Chiunque possegga i requisiti richiesti può fare domanda di adesione, accettando lo Statuto e i Regolamenti applicabili.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di Associato

Un Associato perde automaticamente tale qualifica in caso di:

- Decesso o estinzione;

- Mancato pagamento della quota associativa per sei mesi;

- Perdita dei requisiti di ammissione;

- Violazione dello Statuto;

- Recesso.

Articolo 9 – Trasmissibilità della qualifica di Associato

La qualifica è trasmissibile solo in caso di voltura del Punto di Prelievo a un soggetto con i requisiti richiesti.

Articolo 10 – Recesso

Ogni Associato può recedere con un preavviso di 90 giorni, fermo restando l’eventuale obbligo di corrispettivi per gli investimenti sostenuti.

Articolo 11 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto di:

- Eleggere gli organi sociali;

- Partecipare e votare nelle assemblee;

- Ricevere benefici dall’energia condivisa.

Gli Associati devono rispettare lo Statuto, il Regolamento e le delibere degli organi amministrativi.

Articolo 12 – Organi dell’Associazione

Gli organi sono:

- L’Assemblea degli Associati;

- Il Consiglio Direttivo;

- L’Organo di controllo (se nominato).

Articolo 13 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano e può essere Ordinaria o Straordinaria. Le delibere dell’Assemblea Ordinaria sono valide con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. Per le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Associazione, è necessaria una maggioranza qualificata.

Articolo 14 – Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea e rimane in carica per la durata del progetto (almeno 6 anni), rinnovabile automaticamente salvo revoca per giusta causa.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

È composto da 5 membri eletti dall’Assemblea, dura in carica 3 anni e può essere rieletto per massimo tre mandati consecutivi.

Articolo 16 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

- Quote versate dagli Associati;

- Beni mobili e immobili;

- Proventi dalla vendita di energia;

- Incentivi GSE e ARERA;

- Contributi e donazioni.

Articolo 17 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere approvati annualmente dall’Assemblea.

Articolo 18 – Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con la nomina di uno o più liquidatori. I beni rimanenti saranno devoluti secondo quanto deciso dall’Assemblea.

Articolo 19 – Soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa

Il Referente assume la qualifica di soggetto responsabile per il riparto dell’energia.

Articolo 20 – Riparto dei benefici

Gli eventuali surplus degli incentivi saranno destinati ai consumatori non imprenditori o ad attività sociali nei territori in cui sono situati gli impianti.

Articolo 21 – Controversie

Le controversie tra Associati e Associazione saranno di competenza del Tribunale di Roma.

Articolo 22 – Incompatibilità

Le cariche associative sono incompatibili con incarichi elettivi e politici a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale.

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